DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Indirizzi generali).

      1. La presente legge è finalizzata all'istituzione di un sistema di contabilità e bilancio ambientale che integri gli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, allo scopo di assicurare conoscenza, trasparenza e responsabilità all'azione di governo rispetto ai princìpi dello sviluppo sostenibile, nell'integrazione delle sue dimensioni economica, sociale ed ecologica, e di assicurare, altresì, il diritto all'informazione ambientale.

Art. 2.
(Delega al Governo).

      1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituire, e applicare gradualmente, nell'ambito degli atti di programmazione e di bilancio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, un sistema di contabilità ambientale per l'elaborazione e l'approvazione di un bilancio ambientale, disciplinandone, anche attraverso il necessario coordinamento con le altre disposizioni

 

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vigenti in materia, metodologie, modalità unitarie di rilevazione e di gestione, nonché procedure di approvazione, distinte per ciascun livello istituzionale;

          b) prevedere che il sistema di contabilità ambientale sia articolato nelle seguenti componenti fondamentali:

              1) bilancio ambientale di previsione, che espone le scelte effettuate dall'amministrazione per l'esercizio successivo ai fini della sostenibilità ambientale delle proprie politiche, nonché le risultanze dei conti ambientali che ne costituiscono il fondamento;

              2) rendiconto ambientale, che evidenzia i risultati delle politiche ambientali perseguite dall'amministrazione nell'esercizio precedente, ponendoli a raffronto con i dati del bilancio ambientale di previsione;

              3) conti ambientali, elaborati ai fini della predisposizione del bilancio ambientale, ovvero l'insieme di conti e indicatori fisici e monetari, costituiti e organizzati in modo tale da favorire la rilevazione e la valutazione integrate dei fenomeni ambientali e dei fenomeni economici e sociali correlati;

          c) prevedere il carattere sistematico e obbligatorio delle procedure, nonché periodicità, articolazioni e contenuti del sistema di contabilità ambientale tali da garantire integrazione, collegamento, confrontabilità e contestualità con gli atti e con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio degli enti interessati, assicurando il carattere di informazione complementare del bilancio ambientale rispetto alle determinazioni del bilancio economico-finanziario;

          d) prevedere, conformemente ai princìpi e criteri direttivi del presente comma, l'individuazione e l'osservanza dei princìpi fondamentali della legislazione ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano la normativa di dettaglio di propria competenza, nel rispetto delle componenti

 

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fondamentali del bilancio indicate alla lettera b);

          e) prevedere la gradualità nell'articolazione e nel grado di specificazione e di approfondimento dei documenti di programmazione e bilancio ambientale nonché la differenziazione del contenuto dei medesimi, anche in relazione a quanto disposto dalla lettera d) e alle specifiche competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali, tenuto conto, per questi ultimi, delle dimensioni territoriali e demografiche;

          f) prevedere la coerenza con le norme e gli indirizzi dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali in materia di bilanci pubblici e contabilità ambientale e con la loro evoluzione;

          g) prevedere la raccolta delle risultanze provenienti dai conti ambientali nel Rendiconto generale dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

          h) prevedere, anche attraverso l'eventuale adeguamento del Programma statistico nazionale, ulteriori e specifiche misure di razionalizzazione, coordinamento e omogeneizzazione dei sistemi informativi e statistici per l'ambiente e il territorio e delle metodologie da adottare, allo scopo di perseguire economie di risorse e interoperabilità dei sistemi nonché di rendere disponibili i dati di base e i conti ambientali all'interno del Sistema statistico nazionale;

          i) prevedere che il coordinamento delle attività di competenza dei comuni e delle città metropolitane, previste dalla presente legge, avvenga con le modalità stabilite dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di informazione e di monitoraggio della spesa ambientale, anche ai fini del miglior supporto e assistenza tecnici per favorire l'esercizio della funzione in forma associata;

          l) prevedere un periodo transitorio, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi,

 

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per lo Stato, le regioni e gli enti locali, finalizzato all'adozione del sistema di contabilità e bilancio ambientale;

          m) prevedere che le pubbliche amministrazioni provvedano all'attuazione dei decreti legislativi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

          n) prevedere, in ogni caso, la salvaguardia delle competenze statutarie delle regioni a statuto speciale.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del comma 1 del presente articolo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al citato comma 1, o successivamente ad essa, quest'ultimo s'intende automaticamente prorogato di novanta giorni.

      3. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere adottate con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure di cui ai commi 1 e 2, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.
(Applicabilità alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi

 

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statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

Art. 4.
(Clausola di salvaguardia).

      1. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.